Albo d'Istituto On-Line
Dal 1° gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti istituzionali. La forma cartacea rimane solo in originale mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale tali documentazioni.
Atti e provvedimenti fino al 31 ottobre 2016
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Atti e provvedimenti dal 1 novembre 2016
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L'articolo 32 della legge 69/2009 recita: "A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili” (comma così modificato dall'articolo 9, comma 6-bis, legge n. 221 del 2012).